L’informazione pubblica: una risorsa da utilizzare e ri-utilizzare
Nella G.U. del 14 febbraio 2006, n. 37 è stato pubblicato il Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (PDF - RTF) che dà attuazione alla Direttiva Comunitaria. Il provvedimento è stato predisposto dal Ministro per le politiche comunitarie e da quello per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i dicasteri degli Affari Esteri, Giustizia, Economia e Finanze, Funzione pubblica.
Nella Direttiva le molteplici informazioni prodotte e detenute dalle Pubbliche Amministrazioni (di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, scientifico…) sono individuate come un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali, da riutilizzare per sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro. Essa invita pertanto gli Stati membri a favorirne il riuso, incoraggiando gli enti pubblici a rendere disponibili i documenti e le informazioni in proprio possesso, a condizioni eque e trasparenti, a tutti i soggetti interessati al loro riutilizzo.
Con la pubblicazione del decreto si tratterà di dare concreta attuazione ad iniziative di riuso. L’esperienza sta evidenziando che si tratta di una materia non semplice, su cui manca una consolidata esperienza. La possibilità di ampio riuso delle informazioni pubbliche è diventata concreta solo recentemente, con la diffusione delle informazioni in formato digitale. I casi di riuso si concentrano ancora solo in pochi settori (meteorologia, informazioni commerciali e patrimoniali) e non mancano discussioni e controversie. Il processo di riutilizzo e valorizzazione dell’informazione pubblica, proposto nella Direttiva e recepito nel Decreto, è concettualmente semplice:
La raccolta e produzione di informazioni, base di tutto il processo, è una componente fisiologica dell’attività di ogni amministrazione. In alcuni casi deriva da norme specifiche, che impongono a determinate amministrazioni di raccogliere e mantenere informazioni su specifiche materie. E’ il caso, ad esempio, delle informazioni anagrafiche, gestite dai Comuni, o delle informazioni sui beni immobiliari, gestite dall’Agenzia del Territorio. In innumerevoli altri casi la raccolta di informazioni, pur non definita normativamente, è comunque attuata in maniera continuativa ed organizzata, essendo essenziale per lo svolgimento della missione istituzionale. Talvolta, invece, le informazioni non sono raccolte continuativamente, ma sono frutto di ricerche e approfondimenti puntuali, legati a specifiche esigenze decisionali e operative.
Il secondo passaggio consiste nella messa a disposizione delle informazioni pubbliche a soggetti terzi che voglianoriutilizzarli. Questa è la fase oggetto delle disposizioni contenute nella Direttiva europea, che sostanzialmente è focalizzata sulla “regole” da applicare in questa transazione e sulle azioni per favorirla. Naturalmente, per poter essere distribuita e riutilizzata, un’informazione non deve essere soggetta a vincoli. Sono pertanto da escludere dal riuso tutte le informazioni che presentano limitazioni all’accesso, in quanto soggette a diritti di proprietà intellettuale, a limitazioni legate alla privacy, a vincoli di sicurezza o riservatezza ecc. La Direttiva ed il Decreto escludono pertanto la possibilità di riuso per queste tipologie di documenti, così come per le informazioni detenute da emittenti di servizio pubblico, istituti d’istruzione e di ricerca, musei, biblioteche, archivi ed altri enti culturali, data la loro specificità. E’ anche importante sottolineare che non si introduce, per gli stati membri e per le loro amministrazioni pubbliche, alcun obbligo di cedere le informazioni. Si limita invece a fissare regole che favoriscano il processo di riuso e assicurino trasparenza e possibilità di concorrenza. Le licenze con diritti esclusivi sono possibili solo se legate all’erogazione di servizi d’interesse pubblico.
La terza fase è il classico processo di ideazione e realizzazione di una “idea di business”, basata sulla proposizione di prodotti/servizi derivati da attività che creino valore aggiunto utilizzando le informazioni pubbliche. E’ una fase di piena responsabilità e competenza dei soggetti che acquisiscono le informazioni. E’ peraltro possibile e utile individuare e attuare iniziative di sistema e programmi di sostegno che possano incentivare progetti innovativi
La quarta e ultima fase è rappresentata dalle “normali” attività legate alla presenza sul mercato dei nuovi prodotti/servizi.
Il modello illustrato evidenzia come il riutilizzo commerciale sia attività diversa, e non in conflitto, con le possibili scelte di rendere direttamente disponibili a cittadini e imprese le informazioni utili alla vita quotidiana dei medesimi, alla trasparenza amministrativa, all’esercizio della democrazia elettronica. Il riutilizzo, infatti, non attiene ai fini istituzionali per i quali l’informazione è nata e per i quali è gestita dalle amministrazioni. L’obiettivo è invece quello di un nuovo rapporto tra pubblico e privato, non più legato a possibili inefficienze, ma basato sulla messa a disposizione del patrimonio informativo pubblico, affinché si sviluppino, in competizione, iniziative capaci di individuare nuove esigenze e nuovi servizi, creare valore aggiunto, veicolare innovazione.